La rimozione dei veicoli è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a verificare che il veicolo sia trasportato e custodito nei luoghi di deposito indicati dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 215).
Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato direttamente dall'ente proprietario della strada oppure dalle ditte alle quali è stato dato in concessione il servizio.
L'organo di polizia che ha accertato la violazione comunica all'interessato l'avvenuta rimozione e, quando possibile, il luogo di deposito.
Se l'interessato sopraggiunge sul posto durante le operazioni di rimozione del veicolo, dopo aver pagato le spese di intervento e rimozione all'incaricato del servizio, può ottenere l'immediata restituzione del veicolo (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 397, com. 2).
Negli altri casi, per la restituzione del veicolo il proprietario deve presentarsi, personalmente o tramite una persona delegata, al responsabile del luogo di deposito dimostrando il diritto al ritiro e versando le spese di intervento, rimozione e custodia (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 397, com. 4). Per velocipedi o veicoli analoghi è necessario effettuare il riconoscimento del veicolo.
Il custode, previa verifica della titolarità dell'interessato a ritirare il veicolo, provvederà alla restituzione del veicolo stesso e al rilascio del documento comprovante l'avvenuta corresponsione delle somme dovute per la rimozione e la custodia del veicolo. In questa occasione l'avente diritto deve espressamente dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi a seguito della rimozione.