Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere una autorizzazione per circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il contrassegno è valido non solo sul territorio nazionale ma anche negli altri paesi aderenti all'UE, permettendo al disabile di circolare senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana. A seconda della tipologia di invalidità, può essere di tipo temporaneo o permanente, in quest'ultimo caso l'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata presentando documentazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per ottenere il contrassegno è necessario presentare domanda al Comune di residenza come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381.
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato.
L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188).