Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Prima che si possa procedere con la registrazione occorre ottenere il parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (Decreto ministeriale 18/05/2007, art. 4). La commissione, anche avvalendosi di esperti esterni, deve:
- verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione e sottoscritta da professionista abilitato oppure tramite apposita certificazione di un organismo di certificazione accreditato
- controllare il regolare funzionamento dell’attività e accertare l’esistenza di un verbale di collaudo redatto da un professionista abilitato oppure di un’apposita certificazione eseguita da un organismo di certificazione accreditato
- esprimere il proprio parere.
Se i requisiti tecnici sono soddisfatti l'attrazione sarà registrata e le sarà assegnata il codice identificativo.
I "teatri viaggianti" della Sezione III, i "circhi equestri" della Sezione IV e le "esibizioni moto-auto acrobatiche" della Sezione V devono essere verificati dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo solo tramite l'idoneità della documentazione allegata alla domanda di registrazione (Decreto ministeriale 18/05/2007, art. 5-ter, così come modificato dal Decreto ministeriale 13/12/2012).