Il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 11 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" prevede che per svolgere specifiche attività si debbano possedere requisiti di moralità adeguati. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia devono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 92 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 131 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.