L'autorizzazione per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza (Circolare ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS). A tal proposito i Comuni possono valutare l'opportunità di richiedere parere alla commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.
Pertanto, prima di presentare la domanda per l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali, è necessario aver ottenuto parere positivo commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti. E' anche possibile richiedere il parere insieme alla domanda di autorizzazione. In questo caso è necessario che la domanda sia presentata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'accensione dei fuochi.