Il circolo è un luogo di ritrovo dove sono ammessi solo i soci. Un circolo privato è un'associazione senza fini di lucro con persone che vogliono condividere attività sportive, culturali e ricreative.
Alcuni circoli sono aderenti ad enti che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell'Interno (ad esempio ACLI, ARCI o CRAL). Altri circoli hanno nomi e finalità diverse quali ludiche, ricreative, sportive, ecc. (ad esempio "Amici della musica" o "Amici dei libri") e non sono affiliate a enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
I circoli privati non devono essere accessibili da una via pubblica (strade, piazze o altri luoghi pubblici) e non devono avere l’insegna.
Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, essendo l'attività effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71 e Circolare ministeriale 12/09/2012, n. 3656/C).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Non occorre presentare la valutazione di impatto acustico quando quando si rientra nelle casistiche individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale 04/12/2017, n. 10/7477:
Caso 1
- orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- non viene effettuato DJ Set
- non viene effettuata musica dal vivo.
Caso 2
- strutturalmente non connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale
- situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- non viene effettuato DJ Set
- non viene effettuata musica dal vivo.
Caso 3
- assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- non viene effettuato DJ Set
- non viene effettuata musica dal vivo
- assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio
- assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 24.00.
Se l'attività rientra interamente in almeno una delle tre casistiche è necessario autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.
In caso contrario è necessario aver presentato o presentare congiuntamente valutazione previsione di impatto acustico.