Ricorso al Prefetto per violazione del Codice della Strada

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Iter

L'ufficio accertatore ha l'obbligo di comunicare al prefetto entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza:

  • il ricorso corredato della documentazione consegnatagli dal trasgressore
  • le relazioni tecniche utili a confermare o confutare le tesi sostenute nel ricorso.

Il prefetto, una volta che ha ricevuto la documentazione relativa al ricorso, ha tempo 120 giorni per esprimersi sull'esito. In questo intervallo di tempo il ricorrente può chiedere un'audizione personale; in questo caso il conteggio dei giorni verrà sospeso.

Nel complesso il prefetto deve prendere una decisione e comunicarla ad accertatore e ricorrente entro e non oltre 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso, superati i termini il ricorso è da intendersi come accolto (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 204).

Se il ricorso sarà accolto, la sanzione amministrativa verrà archiviata e l'esito sarà comunicato all'ente accertatore e al ricorrente.

Altrimenti, se il ricorso non sarà accolto, il prefetto che ha respinto il ricorso dovrà notificare la nuova ingiunzione di pagamento per la sanzione, che sarà almeno doppia rispetto all'importo minimo previsto e maggiorata dei costi di notifica.

Durata massima del procedimento amministrativo
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Moduli da compilare e documenti da allegare
Ricorso al Prefetto per violazione del Codice della Strada
Copia del documento d'identità
Documentazione a supporto del ricorso

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 10/05/2024 18:20.09