L'installazione e l'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati a essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione e soggetta a comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione.
L'impianto è attivabile decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, fatto salvo l’eventuale parere negativo di ARPA.
I suddetti impianti non rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2.
L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.