Dopo la pubblicazione della deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, i seguenti interventi possono essere eseguiti anche in deroga agli strumenti urbanistici:
- edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
- lavori di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201, art. 31, com. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214,.
Gli interventi di interesse pubblico in deroga allo strumento urbanistico possono essere eseguiti dopo aver ottenuto il permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1 e 1-bis).
Ultimo aggiornamento: 24/08/2021 18:09.04