Le strutture ricettive non alberghiere comprendono:
- bed & breakfast
- case per ferie
- case e appartamenti per vacanze
- ostelli per la gioventù
- foresterie lombarde
- locande
- rifugi alpinistici
- rifugi escursionistici
- bivacchi fissi.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Per le case per ferie, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast non è chiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica residenziale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Tutte le attività ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 38, com. 10).
Approfondimenti
Il bed & breakfast è un'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze, e deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla Provincia.
L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.
I bed & breakfast devono possedere le caratteristiche descritte dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 29 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.
I bivacchi fissi, i rifugi alpinistici ed escursionistici devono possedere i requisiti descritti dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 34 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
- in forma imprenditoriale
- in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo non continuativo, con un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.
Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti descritti dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 26 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
La normativa vigente prevede l'obbligo di comunicare l'inizio dell'attività (Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7, art. 8) per attività di case e appartamenti per vacanze.
Gli alloggi dati in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e possiedono i requisiti igienico-sanitari e edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Si considerano locazioni con finalità turistiche, quelle aventi durata non superiore a 30 giorni. La locazione per periodi superiori ai 30 giorni non viene considerata locazione turistica.
La normativa vigente prevede l'obbligo di comunicare l'inizio dell'attività (Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7, art. 8) per alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni (Legge 09/12/1998, n. 431).
Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese. In caso di gestione da parte di imprese, possono accedere alle strutture solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.
Le case per ferie devono possederei requisiti descritti dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 25 e dal Regolamento regionale 14/02/2011, n. 2.
Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate.
Le foresterie lombarde devono possedere le caratteristiche descritte dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 27 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale.
L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.
Le locande devono possedere le caratteristiche descritte dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 28 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.
Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti descritti dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 25 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
I bivacchi fissi e i rifugi devono possedere i requisiti descritti dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 34 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
I gestori dei rifugi devono soddisfare i requisiti professionali previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale 10/06/2019, n. 11/1736.
I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie.
I bivacchi fissi, i rifugi alpinistici ed escursionistici devono possedere i requisiti descritti dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 34 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».
A tal proposito, sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS1000» permette di:
- semplificare l’adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale «Alloggiati WEB»
- adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT
- modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.
La registrazione degli ospiti deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’arrivo delle persone alloggiate (articolo 109 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).
Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” si deve utilizzare l’applicativo Alloggiati WEB.
Regione Lombardia chiede ai gestori di ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici di esporre in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale un apposito contrassegno regionale al fine di identificare il tipo di struttura ricettiva (Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7, art. 9). Il contrassegno deve rispettare i requisiti grafici e comunicativi previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/01/2017, n. 10/6117).
Per semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della Legge 09/12/1998, n. 431 con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) relativo ad ogni singola unità ricettiva (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 38, com. 8-bis).
Il CIR è generato dal sistema di gestione dei flussi turistici ROSS1000.
L’obbligo dell’indicazione del CIR non è necessario in caso utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa (es. nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura e per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.) come disposto dalla Deliberazione della giunta 17/04/2023, n. XII/166.