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Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

Descrizione

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie che:

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

È un'erogazione di natura economica da parte dell’INPS, effettuata con un'istruttoria del Comune di residenza, per ogni figlio nato.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore non deve però aver superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'assegno di maternità è cumulabile con l'assegno per nucleo familiare numeroso.

Requisiti

L'assegno di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2025, è pari ad 407,40 €, se spettante nella misura intera.

Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, è pari a 20.382,90 €.

Per fare richiesta di assegno di maternità occorre:

  • essere madri cittadine:
    • italiane
    • comunitarie
    • extracomunitarie in possesso o dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, o della carta di soggiorno (articolo 9 del Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286) o della carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (articolo 10 e articolo 17 del Decreto Legislativo 06/02/2007, n. 30), o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del Decreto Legislativo 06/02/2007, n. 30), o delle ricevute di rinnovo se in attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle carte di soggiorno suddette
  • essere residenti nel Comune in cui si fa richiesta al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
  • in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).

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